RCA: Informativa sul Decreto Legislativo n. 184/2023 - recepimento Direttiva (UE) 2021/2118
PREMESSA
Il 23 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (in seguito Decreto) di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 in materia di RC Auto, pubblicato nella G.U. s.g. n. 290 del 13 dicembre 2023.
Il Decreto modifica alcune disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (in seguito C.A.P.): di seguito, vengono illustrate le principali novità normative, direttamente applicabili anche ai contratti in corso.
AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI VEICOLO - OBBLIGO RC AUTO
La definizione di “Veicolo” e del suo utilizzo, ai fini dell’obbligo di assicurazione è stata ampliata con lo scopo di estendere il perimetro della copertura assicurativa della responsabilità civile auto in coerenza con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, orientata ad estendere e rafforzare la tutela dei danneggiati e delle vittime in tale ambito.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto, L ’articolo 122 comma 1 C.A.P., come modificato, stabilisce che “Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”.
Vengono così identificati, attraverso la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1 lettera rrr), C.A.P., i veicoli a cui si applica l’obbligo di copertura RC Auto:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
Inoltre, l’obbligo assicurativo non è più riferito alla circolazione del veicolo bensì alla funzione del veicolo, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro (art. 122 comma 1 C.A.P.), e prescinde dalle sue caratteristiche, dal terreno (pubblico o privato) su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (art. 122 comma 1-bis C.A.P.).
Pertanto, sono soggetti all’obbligo di copertura RC Auto tutti i veicoli, indipendentemente dall’area pubblica o privata su cui sono utilizzati, fermi o in movimento. È stata, di fatto, eliminata la possibilità di non assicurare veicoli non in movimento o parcheggiati in aree private (ad esempio nei box privati o nei garage). L’obbligo di assicurazione RC Auto viene inoltre esteso anche ai veicoli utilizzati nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (art. 122 comma 1–ter C.A.P.), come ad esempio le aree aeroportuali per l’accesso alle quali è necessaria specifica autorizzazione da parte dell’Autorità o Ente competente.
MACCHINE AGRICOLE
Nella giornata del 28/02/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd Decreto Milleproroghe, il quale prevede che – fino al 30 giugno 2024, in deroga all’art. 122 Codice delle Assicurazioni Private (CAP) – le macchine agricole "sono soggette all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate". Pertanto, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 122 CAP, le macchine agricole che circolano solo all’interno delle aree private e non transitano su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, non sono soggette all’obbligo di copertura RC Auto fino al 30 giugno 2024.
DEROGHE ALL’OBBLIGO RC AUTO E SOSPENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA
L’art. 122-bis comma 1 C.A.P. indica che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione RC Auto i veicoli:
- formalmente ritirati dalla circolazione (per i quali è stata ritirata la carta di circolazione);
- il cui uso è vietato in forza di una misura adottata dall’autorità competente (fermo amministrativo, confisca e sequestro).
Inoltre, l’art. 122- bis comma 2 C.A.P. prevede che la deroga all’obbligo di assicurazione si applica anche per i veicoli:
- non idonei all’uso come mezzo di trasporto oppure quando il loro utilizzo è stato volontariamente sospeso, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.
SOSPENSIONE PER MANCATO UTILIZZO VOLONTARIO DEL VEICOLO
Il veicolo non è soggetto all’obbligo di assicurazione quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.
La sospensione per mancato utilizzo volontario del veicolo non può avere una durata superiore a 10 mesi (11 per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), rispetto all’annualità assicurativa (art. 122-bis comma 2 C.A.P.).
Durante il periodo di sospensione, il termine inizialmente comunicato dal soggetto legittimato può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi dieci giorni (cinque per i veicoli storici) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.
La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione (portale dell’Automobilista).